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Statuto

Avviso. Lo statuto è in fase di revisione per effettuare l'iscrizione della nostra associazione nel registro regionale delle associazioni, prendi visione della Bozza del nuovo Statuto (https://tinyurl.com/3pdm73a3).

 

L'Associazione AMANDO (Associazione per le Malattie eNDocrine e l'Obesità) è stata costituita a Forlì, il 9 febbraio 2017. 

Riportiamo di seguito, integralmente, lo Statuto dell'organizzazione di volontariato "AMANDO".

 

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

  1. È costituita con sede in Forlì, , l'Associazione di volontariato denominata "AMANDO". Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifiche statutarie. 

  2. La struttura dell Associazione è ispirata a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva paftecipazione dei soci alla vita associativa. 

  3. La durata dell Associazione è a tempo indeterminato; essa può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

 

Art. 2
Scopi e finalità

  1. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della Legge 26/11/91.
    L'associazione persegue esclusivamente un fìne di solidarietà sociale, con l'assenza di ogni scopo di lucro.
    L'associazione AMANDO (Associazione per Ie MAlattie eNDocrine e lObesità) si propone di sostenere iniziative che promuovano la conoscenza e la cura delle malattie endocrine e dell'obesità.
    In particolare fra le malattie endocrine ricordiamo i tumori (ma non solo) della tiroide, delle paratiroidi e delle ghìandole surrenali e itumori neuroendocrini. L'associazione pone una grande attenzione al problema dell'obesità e alle problematiche ad essa associate, con particolare riferimento alla Sindrome Metabolica e al Diabete Mellito.

  2. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplifìcativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato e a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi fìnalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:
    -  Attività divulgativa nei confronti della cittadinanza, delle Istituzioni pubbliche, delle scuole attraverso lezioni, manifestazioni sportive o artistiche (teatro, musica, danza), educazione alimentare o dello stile di vita
    -  Formazione del personale sanitario (medici, dietisti, psicologi, fìsioterapisti, infermieri, ecc.): frequenza a corsi e congressi, iscrizione a società scientifiche, acquisto di materiale scìentifìco (riviste, libri, DVD, ecc.)
    -  Iniziative scientifiche (corsi teorici e/o pratici, congressi)
    -  Progetti di ricerca scientifica
    -  Acquisto di apparecchiature, dispositivi e presidi medici che potranno essere sia utilizzati in proprio, che dati in comodato d'uso o donati a terzi
    -  Borse di studio riguardanti personale sanitario  
    ogni altra attività rientrante nelle fìnalità dell'Associazione.

  3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali dei propri aderenti. Tali prestazioni saranno volontarie ed assolutamente gratuite.

  4. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dall'associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con I'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla Legge 266/91.

  5. L'Associazione provvede ad assicurare gli aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91.

 

Art. 3
Membri dell'Associazione

Il numero degli aderentì è illimitato. Sono membri dell'Assocìazione i soci fondatori e tutte le persone fìsiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

 

Art. 4
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

  1. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione d'apposita domanda da parte degli interessati. 

  2. Il Consiglio Dìrettivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. 

  3. Sull'eventuale reiezione di domande di ammissione, sempre motivata, è ammesso appello all'Assemblea dei soci. 

  4. La qualità di socio si perde:
    a)  per recesso;
    b)  per mancato versamento della quota associativa annuale entro il 30 giugno dell'anno sociale in corso;
    c)  per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
    d)  per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
    e)  per I'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e I 'Associazione;
    f)  per decesso. 

  5. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. 

  6. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.


Art. 5
Doveri e diritti degli associati

  1. I soci sono obbligati:
    a)  ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
    b)  a mantenere sempre un comportamento compatibìle con gli scopi e finalità dell'ssociazione;
    c)  a versare la quota associativa annuale;
    d)  a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito. 

  2. I soci hanno diritto:
    a)  a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
    b)  a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
    c)  ad accedere alle cariche associative;
    d)  a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilìtà di ottenere copia.

Le quote associative e gli eventuali contributi supplementari sono intrasmissibili e non rivalutabili.


Art. 6
Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a)  l'Assemblea dei soci;
b)  il Consiglio Direttivo;
c)  il Presidente;
d)  il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito.

 


Art. 7
L'Assemblea

  1. L'Assembiea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
    Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

    Ogni socio non può ricevere più di una delega.
     

  2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
    a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

    b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo. L'assemblea può determinare le cariche all'interno
    del Consiglio Direttivo o lasciare che sia il Consiglio stesso a farlo;
    c) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio
    Direttivo;
    d)  delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;

    e)  si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.
     

  3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. 

  4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifìche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. 

  5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da affìggersi nei locale della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. 

  6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà piir uno deì soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega. 

  7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

  8. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

  9. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 8
Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari dì membri non inferiore a _3_ e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati. 

  2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fìno allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. 

  3. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fìno alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. 

  4. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio. 

  5. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci. 

  6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplifìcativo, al Consigllo:
    a)  curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

    b)  predisporre il bilancio;

    c)  deliberare sulle domande di nuove adesioni;

    d)  predisporre gli eventuali regolamenti interni;

    e)  stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;

    f)  nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita
    dell'Associazione;
    g)  compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non
    spettino all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale. 

  7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano. 

  8. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da inviare, anche via mail, non meno di sette giorni prima della data della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. 

  9. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

 

 

Art. 9
Il Presidente

 

  1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. 

  2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a tezi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. 

  3. ll Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifìca allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

 

Art. 10
Il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo)

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato dallAssemblea, ha funzioni di controllo, viene eletto dallAssemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente. 

  2. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglìo direttivo e alle assemblee, predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

 

Art. 11
Il Segretario

 

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci e degli altri libri sociali; 

  • provvede al disbrigo della corrispondenza; 

  • è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunionì degli organi collegiali.

 

Art. 12
Il Tesoriere

 

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio Direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo ed ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri contabili istituiti dall'Associazione; 

  • provvede agli incassi e ai pagamenti, nei limiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo; 

  • provvede alla redazione del rendiconto economico e flnanziario annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla stesura definitiva.

 

Art. 13 

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito. A coloro che ricoprono cariche sociali potranno solo essere rimborsate dall'Associazione le spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dall'associazione stessa.

 

Art. 14

Risorse economiche - Fondo comune

  1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
    -  contributi di privati;

    -  contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifìche
    e documentate attivita o progetti;
    -  donazioni e lasciti testamentari;
    -  rimborsi derivanti da convenzioni;

    -  entrate derivanti da attivita commerciali e produttive marginali; - ogni altra entrata che pervenga all Associazione.
     

  2. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di qestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né allhtto del suo scioglimento. 

  3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

  4. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. 

  5. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

 

Art. 15

Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui al termìne delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad altre Organizzazioni di volontariato operanti ìn identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta per legge. 


Art. 16

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

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